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TEMA DEL GIORNO: il D.L. Salva Milano

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: il D.L. Salva Milano
 
E’ in esame la conversione in legge del cd. Salva Milano, che riguarderà l’intero territorio nazionale.
 
Sulla scorta di quanto si apprende dalle vicende giudiziarie, si può intuire la reazione sistemica messa in atto dalla politica e dal cd. Gruppo di Lavoro Consultivo (costituito da funzionari del Comune di Milano coadiuvato da supporto esterno) e le relative contromisure che adotteranno per “salvare capra e cavoli”.
 
LA VICENDA
In sintesi, sulla scorta della disciplina urbanistica comunale e soprattutto da una “particolare” interpretazione dell’art. 41-quinquies della Legge 1150/1942 (necessità di PUA in casi di superamento di indici di fabbricabilità del 3 mc/mq e altezze superiori a ml 25), a Milano si è proceduto a realizzare interventi di riconversione funzionale con demo-ricostruzione di siti industriali direttamente con la SCIA.
 
L’ipotesi di reato mossa dalla procura verteva sulla violazione delle norme che presidiano il concetto di ristrutturazione edilizia, sconfinando in interventi di cambio di destinazione e ricostruzione non fedele, configurabili come nuova costruzione.
 
Tali interventi necessitavano di un PUA, con diversa computazione di aree a standards. Per siffatti interventi dovevano essere contabilizzati oneri concessori ben più rilevanti, con applicazione del regime di iva notevolmente diverso (non al 10% per ipotesi di ristrutturazione ma del 22% per la nuova costruzione).
 
IL D.L. Salva Milano
Attualmente il decreto è articolato in otto commi, ma la reale portata emerge dalla lettura dei dossier dei lavori parlamentari, evidenziandosi tre particolari direttive:
 
  • Salvare (per quanto possibile) gli interventi già eseguiti, con riflessi sui successivi interventi;
  • Prevedere e salvaguardare gli effetti economico-contabili connessi e consequenziali;
  • Tenuta costituzionale della nuova legge.
 
IL D.L. IN SINTESI
 
L’elemento principe è l’interpretazione autentica di tre norme:
 
  1. 1150/42 art. 41-quinquies, primo comma: in aree urbanizzate, gli interventi che non eccedono l’indice di fabbricabilità di 3 mc/mq nonché altezze di 25 ml, non necessitano di PUA;
  1. D.M. 1444/68 art. 8: esclusione dell’obbligo di PUA in aree urbanizzate;
  1. DPR 380/01 art. 3 lett. d: è ristrutturazione edilizia la demo-ricostruzione all’interno del lotto con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche, destinazione d’uso, nel rispetto delle norme locali (regionali e comunali).
 
Il combinato tra le tre disposizioni, così come interpretate dalla nuova legge, abiliteranno gli interventi edilizi come sopra descritti, direttamente con SCIA, a condizione che:
 
  • siano rispettate le norme locali e regionali;
  • il sito di intervento è classificato come area urbanizzata ed edificata.
 
 
 
 
Pubblicato : 10/12/2024 8:52 pm
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