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TEMA DEL GIORNO: abusi edilizi in zone vincolate: cosa è cambiato con la L. 105/2024?
Ieri sera ho avuto un colloquio con dei funzionari comunali di due comuni cilentani, arch. Carolina Grieco e ing. Alessandro Isabella (di cui mi complimento per la loro competenza!!!), in merito ai criteri di applicabilità dell'art. 36-bis in zone vincolate, che ad una sommaria lettura testo del sembrava di difficile applicazione, a fronte dell'apparente antinomia contenuta nel DPR 380/01 e segnatamente:
- Art. 32 comma 3: prevede che gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo sono considerati in totale difformità dal permesso.
- Art. 36-bis comma 4: prevede che gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il resp.le UTC richiede ALLA soprintendenza il parere vincolante anche in caso di aumento di volumi e superfici.
In primis sorgeva l'aporia che si creava a fronte di interventi che (apparentemente), in casi di aumento di volumi e superfici, l'art. 32 li riconducesse a totale difformità.
In realtà, a ben vedere, il testo dell'art. 32, nella versione novellata dalla L. 105/2024, ha visto l'espunzione dell'ultimo periodo del comma 3, e precisamente: Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Tale circostanza porta ad una specifica considerazione: non tutti gli interventi che hanno comportato aumento di volumi e superfici sono da considerarsi in violazione essenziale, ma solo quelli che rientrano nella fattispecie (molto elastica) dell'art. 32 comma 1 lett. b), ovvero:
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
per cui, nell'ambito della ristretta discrezionalità amministrativa (rectius: valutazione tecnica), qualora il funzionario UTC ritenesse che gli incrementi volumetrico/superficiari chiesti in sanatoria non superino la soglia del cd. aumento consistente di volume o superficie in relazione alle parti legittime, può serenamente procedere alla valutazione dell'istanza, senza il rischio di incorrere in violazione di legge.
Pubblicato : 06/12/2024 8:45 am