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TEMA DEL GIORNO: modifiche di sagoma e indici di piano
IL CASO: demoricostruzione di un fabbricato. Le norme di attuazione non ne vietano la ricostruzione non fedele, purchè essa sia contenuta nei limiti della sagoma preesistente.
Ciò in quanto il novellato art. 3 lett. d) del Dpr 380/01 ha ricondotto nell’alveo della ristrutturazione edilizia anche le modifiche di sagoma e volume.
La sagoma (intesa però come impronta di altezza e larghezza) e l’area di sedime sono dei criteri per verificare o meno la possibilità di derogare alle norme sopravvenute in materia di altezza o di distanze, nel senso che se l’edificio supera l’altezza precedente o si sposta o si allarga rispetto alla preesistenza, allora per la parte eccedente deve essere rispettata la nuova disciplina sopravvenuta (Consiglio di Stato sentenza 6282 del 2020).
La sagoma, in altre parole, non è più un parametro grafico di legittimità della demolizione e ricostruzione di quanto preesisteva, ma diventa un limite di altezza e larghezza per consentire la deroga alla disciplina sopravvenuta all’interno della impronta di quanto già esisteva.
In definitiva, non è in discussione l’astratta possibilità di modificare la sagoma preesistente, quanto la conformità delle eccedenze alla normativa di riferimento (TAR PE 237/2017, TAR PE 10/2024).
Pubblicato : 14/02/2024 10:59 am