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TEMA DEL GIORNO: modifiche alla L.R. 16/2004 ... ovvero semplificazione complicabile
Da una sommaria lettura della modifica alla L.R. 16/2004 si apprende che si è di fronte ad una riforma della programmazione territoriale, in quanto i PUC adeguati alla disciplina urbanistica vigente alla data odierna, diverranno obsoleti.
Le premialità tipo incentivi volumetrici e recupero abitativo del sottotetto "a regime" (nel senso che sarà ininfluente la data di realizzazione) potrà avvenire solo con l'approvazione del nuovo PUC.
SEMPLIFICAZIONE
Il nuovo PUC è composto solamente da due elaborati: il Piano Strutturale Urbanistico ed il Regolamento Urbanistico Edilizio.
Il RUE conterrà all'interno le Norme Tecniche di Attuazione (non sarà più possibile variare il RUE attraverso il consiglio comunale ... occorrerà ricorrere ad una variante).
COMPLICAZIONE
Con norma di rinvio "futuro" (vedi art. 30) la regione si riserverà di individuare gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione ... la vedo nera.
ALCUNE IMPRESSIONI
Intanto le premialità volumetriche (art. 23, comma 9.quater) restano vincolate agli obiettivi della rigenerazione urbana (concetto non ben codificato, ma che presuppone l'approvazione di una sorta di piano recupero).
Una timida esposizione degli obiettivi della rigenerazione urbana è contenuta nel suesposto comma:
"miglioramento della qualità architettonica e urbana nell'edilizia privata tramite:
- rigenerazione del patrimonio edilizio esistente,
- la scelta di soluzioni architettoniche e spaziali che si propongono nelle forme della contemporaneità, coniugando l'eredità della storia dei luoghi con la cultura e l'innovazione tecnologica, con interventi a elevate prestazioni in campo energetico-ambientale e paesaggistico come fissate dal Piano (come fosse Antani, anche per due ...),
- il ricorso all'utilizzo di fonti rinnovabili;
- l'eventuale promozione della bioedilizia, dell'uso di materiali ecosostenibili;
- miglioramento sismico;
Secondo tale disposizione, si desume che i vecchi PUC non possono beneficiare degli incentivi.
La premialità volumetrica incontra un limite rigido e un limite elastico:
il primo periodo comma 9.quinquies dell'art. 23 dà facoltà ai comuni di individuare le aree ove non si applicano gli incentivi;
il secondo periodo comma 9.quinquies dell'art. 23 vieta l'incentivo volumetrico nelle aree con carenza di standards urbanistici.
Un'altra interessante novità è la possibilità di derogare all'ordinario regime delle distanze attraverso la programmazione urbanistica:
Art. 31 Dotazioni territoriali urbanistiche.
...
- L'amministrazione comunale può individuare, all'interno del proprio strumento di pianificazione urbanistica, in quanto funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario dell'intero territorio comunale, limiti di densità edilizia, distanze tra i fabbricati e altezze massime per ogni singola parte del territorio comunale anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del DM n.1444/1968, nel rispetto dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001. Tale individuazione non costituisce variante allo strumento di pianificazione urbanistica. Nelle zone A le altezze delle eventuali nuove costruzioni non possono superare quelle degli edifici storico-artistici preesistenti, circostanti e immediatamente adiacenti.
...
-
In alternativa al reperimento delle aree o immobili da destinare a dotazioni territoriali urbanistiche il Comune, in presenza di un interesse pubblico adeguatamente motivato, può procedere alla loro monetizzazione.
Pubblicato : 24/04/2024 5:12 pm