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TEMA DEL GIORNO: l'abuso d'ufficio ed il decesso del potere (della magistratura)
A breve si arriverà alla conversione in legge del D.L. contenente l’abrogazione dell'art. 323 e altre modifiche al codice penale e di procedura penale.
Il titolo provocatorio riassume la reazione della politica alla percepita ipertrofia dell'azione penale sulla discrezionalità amministrativa.
L'effetto è quello di aver gettato contemporaneamente il bambino e l'acqua sporca.
Una cosa da sfatare è che con quest'abrogazione si supererà la paura della firma dei funzionari.
In realtà il funzionario non beneficiava affatto dell'ultima riforma dell'art. 323 c.p. che a ben vedere limitava la responsabilità ai soli casi di atti e provvedimenti nei quali "non residuino margini di discrezionalità" (scusate l'anacoluto).
Ciò in quanto la discrezionalità amm.va è un potere esercitabile dagli amministratori attraverso le delibere, dopodichè al dirigente non residuano margini di discrezionalità, essendogli riconosciuto il solo esercizio della valutazione tecnica.
I NUMERI
Questi i numeri che hanno portato all'abrogazione dell'art. 323 c.p.:
Nel 2021, secondo il Ministero, a 4.745 iscrizioni nel registro degli indagati sono seguite:
- 121 archiviazioni;
- 18 condanne in dibattimento;
- 9 condanne innanzi al Giudice per le indagini preliminari;
- 35 sentenze di patteggiamento.
Il Ministro Nordio ha dichiarato che su più di 5.000 procedimenti, le condanne per abuso d’ufficio sono state una decina davanti al giudice per le indagini preliminari e al giudice per l’udienza preliminare.
In dibattimento, invece, sono arrivati circa 500 procedimenti e le condanne sono state appena 18. I numeri, ovviamente, potrebbero cambiare a causa delle eventuali impugnazioni.
LE CONSEGUENZE
Il timore è che con l'integrale (totale) abolitio criminis si assisterà alla riespansione di altre fattispecie di reato: si pensi alla concussione (art. 317 c.p.), all’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), al peculato per distrazione (art. 314 c.p.), alla turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente (artt. 353 e 353-bis c.p.).
I fatti fin'ora riconducibili al reato dell’abuso di ufficio, potrebbero sussumersi in altre fattispecie incriminatrici meno calzanti e idonee, col rischio di essere sanzionate in modo sproporzionato.
Un vuoto normativo resta sull'abuso di posizione dominante che provoca il danno ingiusto, ossia la condotta di un agente pubblico che, usando il suo potere al di fuori dello schema della legalità amministrativa o in una situazione di conflitto di interessi, intenzionalmente procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto o arreca ad altri un danno ingiusto.
Questa argomento è stata modificata 10 mesi fa da gaetano
Pubblicato : 14/07/2024 8:39 am