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TEMA DEL GIORNO: pubblicato in G.U. il D.L. 69/2024 cd. salva casa - aspettiamo adesso con ansia il D.L. salva-tecnici
Tanto tuonò che piovve.
Alla fine il D.L. è stato pubblicato, e adesso via libera al caos.
Due parole sulla doppia conformità ex art. 36-bis, visto che diversi colleghi mi hanno chiesto un parere sul tema.
Ad un'attenta lettura del testo, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 36-bis consente la sanatoria "... se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
Fin'ora siamo stati travolti da uno strabismo concettuale: l'edilizia e l'urbanistica.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di complicazione nell'art. 36-bis:
- disciplina urbanistica
- requisiti prescritti dalla disciplina edilizia
Cosa sono i requisiti prescritti da una disciplina?
Letteralmente i requisiti dovrebbero appartenersi al soggetto beneficiario di una norma, tipo la titolarità, la legittimazione, il titolo di studio, la categoria professionale ecc.
Secondo punto: qual'è la differenza tra disciplina urbanistica e disciplina edilizia?
- le norme urbanistiche incidono sul diritto di edificare (indici, destinazioni, standards);
- le norme edilizie incidono sul modo di esercitare questo diritto.
Per cui potrebbe intendersi che
- la disciplina urbanistica è quella che ritroviamo nella pianificazione (tipo le N.t.N. ed il RUEC);
- la disciplina edilizia è il compendio normativo di riserva statale che regolamenta l'esercizio dello ius edificandi: cioè il Testo Unico dPR 380/01.
In definitiva, mi lancio a prospettare questa ipotesi:
sono sanabili ex art. 36-bis gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, purchè conformi alla NtA al momento della presentazione della domanda e alle condizioni soggettive prescritte dal dPR 380/01 al momento dell'intervento.
Un esempio di condizioni soggettive: opere eseguite in difformità dal PdC per una residenza rurale: il soggetto agente all'epoca dell'intervento aveva la titolarità del bene (art. 11 dPR 380/01) ed i requisiti professionali di imprenditore agricolo per ottenere il titolo (L.R. 14/82, punto 1.8).
Pubblicato : 30/05/2024 7:15 am