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TEMA DEL GIORNO: la dichiarazione di inefficacia della CILA è un atto nullo
Mi è capitato un caso un cliente che ha inoltrato una CILA e si è visto recapitare dal comune una dichiarazione di inefficacia con contestuale diniego di prosecuzione di attività.
Mi si chiedeva di valutare l'opportunità di adire al TAR avverso tale comunicazione. A mio avviso non ne ricorrono i presupposti in quanto ritengo che tale comunicazione:
- difetti di un concreto contenuto lesivo,
- non è un atto di natura provvedimentale,
- non possiede la caratteristica di tipicità degli atti amm.vi e, in quanto esplicitante un esercizio di un potere non previsto dalla legge, deve ritenersi nullo si sensi della L. 241/90 art. 21-sepries.
Pertanto il cliente, allo scadere del 45° giorno dalla notifica della suddetta nota, ha comunicato il prosieguo dell'attività, sostenendo la legittimità delle opere a farsi e motivando che la P.A. non avesse emesso alcun atto di natura repressiva/ripristinatoria. Tale comunicazione aveva lo scopo di compulsare un eventuale provvedimento conclusivo da parte del comune, suscettibile di effettiva impugnazione.
Il comune tuttavia rimaneva inerte ed il cliente cha concluso l'attività e comunicato l'ultimazione dei lavori. A distanza di oltre novanta giorni, il comune non ha emesso ancora alcun provvedimento.
Il mio punto di vista deriva dalla lettura di varie sentenze che reputavano siffatte comunicazioni assimilabili a mere diffide, le quali, decorsi i 45 gg. previsti dall'art. 27 dPR 380/01, decadevano di efficacia qualora non fosse intervenuto medio tempore un provvedimento conclusivo.
Attualmente una illuminate sentenza (TAR NA 4976 del 16/09/2024) ha rimarcato un aspetto (che in realtà era un orientamento non proprio recente), che si sintetizza come di seguito:
Pertanto, da un lato le dichiarazioni di inammissibilità della comunicazione di inizio lavori asseverata sono considerate atti nulli ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990, in quanto rappresentano l'esercizio di poteri non previsti dalla legge, senza pregiudicare l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Ente territoriale, dal momento che non vi è alcuna disposizione normativa che conceda tale potere riguardo a un'attività che dovrebbe essere solamente conosciuta dall'Amministrazione (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 3 maggio 2024, n. 867); dall’altro l'atto con cui l'Amministrazione Comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha natura provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la non regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego.
Pubblicato : 19/09/2024 8:27 am