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La dichiarazione di inefficacia della CILA è un atto nullo

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: la dichiarazione di inefficacia della CILA è un atto nullo
 
Mi è capitato un caso un cliente che ha inoltrato una CILA e si è visto recapitare dal comune una dichiarazione di inefficacia con contestuale diniego di prosecuzione di attività.
 
Mi si chiedeva di valutare l'opportunità di adire al TAR avverso tale comunicazione. A mio avviso non ne ricorrono i presupposti in quanto ritengo che tale comunicazione:
 
  1. difetti di un concreto contenuto lesivo,
  1. non è un atto di natura provvedimentale,
  1. non possiede la caratteristica di tipicità degli atti amm.vi e, in quanto esplicitante un esercizio di un potere non previsto dalla legge, deve ritenersi nullo si sensi della L. 241/90 art. 21-sepries.
 
Pertanto il cliente, allo scadere del 45° giorno dalla notifica della suddetta nota, ha comunicato il prosieguo dell'attività, sostenendo la legittimità delle opere a farsi e motivando che la P.A. non avesse emesso alcun atto di natura repressiva/ripristinatoria. Tale comunicazione aveva lo scopo di compulsare un eventuale provvedimento conclusivo da parte del comune, suscettibile di effettiva impugnazione.
 
Il comune tuttavia rimaneva inerte ed il cliente cha concluso l'attività e comunicato l'ultimazione dei lavori. A distanza di oltre novanta giorni, il comune non ha emesso ancora alcun provvedimento.
 
Il mio punto di vista deriva dalla lettura di varie sentenze che reputavano siffatte comunicazioni assimilabili a mere diffide, le quali, decorsi i 45 gg. previsti dall'art. 27 dPR 380/01, decadevano di efficacia qualora non fosse intervenuto medio tempore un provvedimento conclusivo.
 
Attualmente una illuminate sentenza (TAR NA 4976 del 16/09/2024) ha rimarcato un aspetto (che in realtà era un orientamento non proprio recente), che si sintetizza come di seguito:
 
Pertanto, da un lato le dichiarazioni di inammissibilità della comunicazione di inizio lavori asseverata sono considerate atti nulli ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990,  in quanto rappresentano l'esercizio di poteri non previsti dalla legge, senza pregiudicare l'attività di vigilanza contro gli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni da parte dell'Ente territoriale, dal momento che non vi è alcuna disposizione normativa che conceda tale potere riguardo a un'attività che dovrebbe essere solamente conosciuta dall'Amministrazione (T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 3 maggio 2024, n. 867); dall’altro l'atto con cui l'Amministrazione Comunale respinge (archiviando o dichiarando improcedibile/irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l'effettuazione di alcuni lavori non ha natura provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la non regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il Comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego.
 
Pubblicato : 19/09/2024 8:27 am
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