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il silenzio assenso ed il rischio del reato di falso

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: il silenzio assenso ed il rischio del reato di falso
 
IL CASO: in più occasioni, alcuni colleghi mi hanno chiesto un parere sui rischi del silenzio assenso nel caso di istanza di Permesso di Costruire non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia.
 
Ormai è consolidata la posizione della giurisprudenza nel considerare valido il meccanismo del silenzio assenso anche qualora l'intervento richiesto non sia conforme al modello legale (ex multis: Consiglio di Stato n. 5746 del 08/07/2022; Consiglio di Stato n. 10691 del 06/12/2022; Consiglio di Stato n. 261 del 09/01/2023; Consiglio di Stato n. 2661 del 14/03/2023; Consiglio di Stato n. 9969 del 21/11/2023; Consiglio di Stato n. 10383 del 30/11/2023; TAR NA n. 1388 del 29/02/2024).
 
Tuttavia, la costante giurisprudenza, pur considerando sempre valida la formazione del silenzio assenso, fa comunque salva la facoltà della P.A. di agire per annullamento in autotutela, ricorrendone presupposti e condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. 241/90.
 
Il che significa che per poter annullare un PdC formatosi per silentium, la P.A., deve confutare la dichiarazione fornita ex art. 20 comma 1 del dPR 380/01, ossia deve dichiararne la falsità.
 
Ciò in quanto l'iter procedimentale dell'annullamento è sancito dall'art. 21-nonies comma 2-bis, laddove tale comma, nel riportare la frase "... anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi" lascia intendere che l'annullamento per falso in induzione opera indipendentemente dal decorso del termine 12 mesi.
 
Peraltro, anche l'art. 20 comma 13 del dPR 380/01 dispone:
 
  1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
 
In definitiva, quel che conta ai fini dell'utilità dell'istanza non rileva l'infruttuoso decorso del tempo quanto la effettiva conformità alle norme.
 
Pertanto il silenzio assenso si rivela una "vittoria di Pirro" che sottende una potenziale "solenne bastonatura".
 
Pubblicato : 08/03/2024 9:26 am
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