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TEMA DEL GIORNO: i "tempi" e le "norme" nell'istituto dell'accertamento di conformità
IL CASO: un intervento edilizio abusivo classificabile all'epoca della realizzazione come "nuova costruzione", attualmente, in virtù delle evoluzioni legislative, è ad oggi classificabile come ristrutturazione edilizia.
Nel caso di specie, trattasi di demo-ricostruzione di alcune volumetrie, ricostruite con differente sagoma, ma senza superamento di volume.
Le NtA per la zto consentivano la ristrutturazione ma vietavano la nuova costruzione.
L'istanza promossa con art. 36 risulta ancora pendente e l'UTC deve concludere il procedimento ... quale ragionamento si deve fare in tal caso?
RISOLUZIONE
SINTETICAMENTE:
1- una sorta di "tempus regit factum": valutazione della conformità alla disciplina edilizia ed urbanistica dell'opera all'epoca dell'abuso e all'epoca della domanda;
2 - osservanza del principio del "tempus regit actum" nella valutazione della qualificazione giuridica di intervento al momento della decisione.
3 - porre attenzione alla differenza tra disciplina e legge (così come da interpretazione della Corte costituzionale n. 107/2017 e sentenza TAR RM 11928/2021).
NEL MERITO
La sanatoria ex artt. 36 e 37 impone la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, non alla legge.
La Corte Costituzionale n. 107/2017 prima e il TAR RM 11928/2021 poi, hanno rimarcato tale differenza.
La Corte Costituzionale n. 107/2017 è quella che ha sancito l'incostituzionalità del Piano Casa Campania.
In tale occasione il Collegio ha ritenuto violato il principio di riserva di legge statale che il dPR 380/01 pone a presidio della sanatoria ordinaria, ovvero, allorquando il legislatore ha prescritto per la sanabilità il rispetto della doppia conformità alla disciplina edilizia, intendeva, appunto, riferirsi a quel complesso di norme che regolavano l'attività edilizia con la disciplina intesa come programmazione locale.
Il Piano Casa Campania, viceversa, poneva la doppia conformità riferita alla legge. Da qui la censura di incostituzionalità.
Il passaggio significativo della sentenza è al punto 7.2.4
7.2.4.– Di qui la illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui si differenzia dall’art. 36 del TUE. Al vulnus riscontrato può in coerenza ovviarsi incidendo sulla disposizione scrutinata, nella parte in cui fa riferimento alla «stessa legge» (la n. 19 del 2009 della Regione Campania) quale parametro per i permessi in sanatoria da assentire ex art. 36 TUE, anziché al disposto di quest’ultima norma laddove si richiama «alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente».
Nell'altro versante giuridico, quello amministrativo, il TAR RM 11928/2021, il G.A. ha censurato l'operato del comune che non ha osservato, nella valutazione dell'istanza, la sopravvenienza della normativa statale. Circostanza che, se presa in debita considerazione, avrebbe mutato l'esito del provvedimento.
Il passaggio significativo è al termine della sentenza:
Il TAR ha confermato che l’amministrazione avrebbe errato nel procedere (sia pure) in conformità allo stato di fatto procedimentale venutosi a creare sulla base dell’accertamento di conformità (tacitamente) respinto, ma senza aver considerato il mutamento normativo favorevole al mantenimento dell’opera, che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione in quanto non derivante da una modifica sopravvenuta dello strumento urbanistico (in quanto tale irrilevante ai fini della sanatoria di un illecito pregresso), ma da una diversa qualificazione legislativa degli interventi di quella tipologia che ha comportato un diverso regime edilizio applicabile al procedimento.
CONCLUSIONE
- doppia conformità dell'intervento alle NtA e al Ruec.
Ciò in quanto il legislatore ha voluto evitare che la programmazione locale potesse, in astratto, costituire un surrettizio condono edilizio.
- singola conformità della qualificazione giuridica di intervento alla data della decisione.
Ciò in quanto la norma sul procedimento prevede l'osservanza del principio generale del "tempus regit actum", per cui il provvedimento, dovendo essere conforme a legge, deve osservare la legge (art. 3 del dPR 380/01) al momento dell'emissione dello stesso.
Pubblicato : 02/06/2024 6:27 pm