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Effetti derivanti dall'infruttuoso decorso dei 90 gg. imposti dall'ordinanza di demolizione

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: effetti derivanti dall'infruttuoso decorso dei 90 gg. imposti dall'ordinanza di demolizione
 
MIO PENSIERO: la speranza è durata poco, praticamente 26 giorni.
 
In data 15/09/2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, organo di giustizia amministrativa siciliano omologo al Consiglio di Stato, si esprimeva favorevolmente sull'ammissibilità della presentazione dell'accertamento di conformità anche oltre i 90 gg. sanciti dall'art. 31 comma 3 del dPR 380/01.
 
Purtroppo, a 26 giorni di distanza, tale possibilità è stata travolta dall'Adunanza Plenaria n. 16 dell'11/10/2023.
 
Detta sentenza  in verità particolarmente severa (un vero overruling giudiziale), ha trattato e deciso diversi punti, che per chiarezza espositiva si sintetizzano in:
 
  1. PREMINI TEMPORALI DI PRESENTAZIONE ART. 36. Il punto 18 della sentenza statuisce che il mero decorso infruttuoso del termine dei 90 gg. disposti dall'ordinanza produce l'effetto di spoliazione della proprietà e dell'area di sedime, con conseguente impossibilità di presentare un accertamento di conformità per carenza di legittimazione attiva del richiedente, proprio in ragione dell'effetto acquisitivo generatosi ope legis (art. 31 comma 3 del dPR 380/01).
 
  1. PROROGA. Il punto 18 della sentenza statuisce che il destinatario può chiedere una proroga, a due condizioni: qualora dimostri la sua concreta volontà di disporre la demolizione e dimostri le ragioni tecniche della proroga.
 
SANZIONI
  1. a) SANZIONE PECUNIARIA Il punto 40 della sentenza statuisce che essa non va irrogata nel caso in cui il decorso del termine dei 90 gg risulta antecedente il 26/11/2014 (15 giorno successivo alla pubblicazione della L. 164/2014), pur se l'inottemperanza sia stata accertata dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
 
  1. b) SANZIONE DEMOLITORIA Il punto 19.5 della sentenza statuisce che l'ordinanza di demolizione viene comminata a chiunque abbia un collegamento con la res, essendo un illecito amministrativo omissivo propter rem.
 
  1. c) SANZIONE ABLATIVA Il punto 19.5 della sentenza statuisce che l'acquisizione gratuita ha natura di sanzione afflittiva e colpisce il proprietario (anche non committente dell'illecito) che contravviene l'obbligo di ripristino (senza giustificato motivo).
 
REPONSABILITA' DEL BENE ACQUISITO OPE LEGIS Il punto 20.5 della sentenza statuisce che sotto il profilo civilistico, l’acquisto ipso iure da parte del Comune comporta l’applicabilità dell’art. 2053 del codice civile, sulla responsabilità del proprietario nei confronti dei terzi per i danni derivanti dalla rovina dell’edificio, salva l’applicazione dell’articolo 2051 dello stesso codice, sulla responsabilità di chi continui a possedere l’edificio abusivo, fin quando l’Amministrazione si sia immessa nel possesso, in esecuzione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
 
CONSEGUENZE ulteriori all’inottemperanza
  1. a) Il punto 20.1 della sentenza statuisce che "Con tale notifica, il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico ... e di conseguenza eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione".
 
  1. b) Il punto 20.5 della sentenza statuisce che alla scadenza del termine dei 90 gg, all'obbligo di demolizione subentra l'obbligo di corresponsione all'amm.ne dei costi di ripristino.
 
  1. c) Il punto 21.1 della sentenza statuisce che alla scadenza del termine dei 90 gg, la P.A. impone la corresponsione di un canone occupativo derivante dall'utilizzo sine titulo del bene abusivo.
 
AUTODEMOLIZIONE TARDIVA. Il punto 20.4 della sentenza statuisce che alla scadenza del termine dei 90 gg, il privato inadempiente non ha più la facoltà di demolire (il bene è acquisito ope legis) ma può chiedere all'amm.me il permesso di ripristinare lo stato dei luoghi, al fine di evitare la demolizione in danno. L'autodemolizione, eventualmente concessa, non costituisce diritto alla retrocessione.
 
AREA DI SEDIME. Il punto 41 della sentenza statuisce che l'atto formale di acquisizione ha natura dichiarativa e qualora per la prima volta detto atto identifica anche l'ulteriore area acquisita,  l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima (comportando una fattispecie a formazione progressiva).
 
Pubblicato : 19/02/2024 8:38 am
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