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Deroga distanze ex DM 1444/68 art. 9 per costruzioni poste su fondi in dislivello

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: deroga distanze ex DM 1444/68 art. 9 per costruzioni poste su fondi in dislivello
 
A seguito di un confronto con un funzionario di un comune del napoletano, che mi chiedeva un parere su un caso di regime delle distanze nel caso di costruzioni poste su fondi in dislivello, riporto un contributo che potrebbe essere interessante sul piano del dibattito interno.
 
Prendendo spunto da un'interpretazione di legge costituzionalmente orientata (Corte cost. 185/2016), richiamata dal Consiglio di Stato n. 7741/2021, secondo la quale "La disciplina delle distanze minime tra costruzioni, infatti, rientra nella materia dell'ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale.", v'è da dire che in subiecta materia, la cassazione civile ha dato una specifica interpretazione dell'art. 9 del DM 1444/68 e della sua applicabilità nel caso di costruzioni poste su fondi in dislivello.
 
In sintesi, in tema di distanze tra fabbricati, il metodo di misurazione non è solamente quello lineare ma anche orizzontale (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 4 gennaio 2017, n. 98).
 
In particolare, la cassazione civile, in vari sentenze ha richiamato il seguente principio:
 
PER QUANTO ATTIENE AL DM 1444/68
L’art. 9, comma 1, n. 2, nel fissare una distanza minima assoluta più ampia di quella dettata dal codice civile presuppone che le pareti, di cui almeno una finestrata, siano antistanti e quindi fronteggiantisi: tale norma, pertanto, non è applicabile per la costruzione, o per la parte di essa, realizzata nel fondo inferiore che non superi il dislivello naturale dei fondi (Cassazione, sez. 2, 17 ottobre 1992, n. 11435, sez. 2, 25 giugno 2012, n. 10575).
La giurisprudenza ha specificato che, ai fini dell’applicazione dell’art 41-quinquies Legge n. 1150/1942, non può tenersi conto delle costruzioni sottostanti il piano di campagna, “le quali nel caso di fondi a dislivello non possono considerarsi frontistanti”.
 
PER QUANTO ATTIENE AL CODICE CIVILE
L’art. 873 trova applicazione anche quando, a causa del dislivello tra i fondi, la costruzione edificata nell’area meno elevata non raggiunga il livello di quella superiore, in quanto non soltanto le esigenze di tutelare l’assetto urbanistico e l’ambiente non vengono meno per l’esistenza di una scarpata tra un fondo e l’altro, ma permane anche la necessità di evitare intercapedini dannose (Cassazione, Sez. 2, 10 novembre 1998, n. 11280; Sez. 2, 5 dicembre 2007, n. 25393; Sez. 2, 15 luglio 2008, n. 19486; Sez. 2, 11 settembre 2013, n. 20850 che da rilievo alla distanze in sè delle costruzioni, a prescindere dal loro fronteggiarsi o meno e dal dislivello dei fondi su cui insistono (cassazione, Sez. 2, 4 ottobre 2005, n. 19350).
 
In tal senso, ultima sentenza amministrativa, TAR LT 28/02/2024 n. 173, che prende spunto dall'ordinanza di Cassazione civile, sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3043.
 
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Pubblicato : 15/04/2024 1:12 pm
(@gaetano)
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Questo post è stato modificato 1 anno fa da gaetano
 
Pubblicato : 15/04/2024 1:14 pm
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