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D.L. salva-casa - silenzio assenso su sanatorie

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: D.L. salva-casa - silenzio assenso su sanatorie
 
Con l'abrogazione del comma 4 dell'art. 37, l'infruttuoso decorso del termine dei 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, produce un implicito effetto sanante, accostando definitivamente l'istituto della sanatoria ex art. 37 alla S.C.I.A. ex art. 19 della L. 241/90. Ciò era stato già sancito dal D. Lgs. 222/2016, tabella A sez. II edilizia, punto 41).
 
Con l'art. 36-bis si introduce una sanatoria per le parziali difformità (così come desumibili dalle residualità delle violazioni declinate all'art. 32 del dPR 380/01). Trattasi della stragrande maggioranza di casistica di sanatorie edilizie.
Anche qui vale il silenzio assenso alla scadenza dei 45 giorni dalla presentazione delle istanze.
 
Due punti critici: uno riguarda gli uffici comunali e uno riguarda i tecnici.
 
Per gli *uffici comunali* incomberà un onere non indifferente. Il dover riscontrare le istanze in tempi così ristretti genererà non poche difficoltà operative.
 
Per i *tecnici privati* ricorre una responsabilità non indifferente: il coma 3 dell'art. 36-bis impone al tecnico di dichiarare la conformità dell'intervento abusivo. Ciò significa che qualora il comune è di diverso avviso, il tecnico incorre nel reato di falsità ideologica (così come prevista all'art. 76 del dPR 445/2000).
 
Inoltre occorre fare molta attenzione al concetto di *parziale difformità*, ben diverso dalla *variazione essenziale*, violazione, quest'ultima, non sanabile ex art. 36-bis.
 
Pubblicato : 25/05/2024 9:19 am
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