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Circolare Applicativa n. CI/2025/3 del 28/01/2025

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(@gaetano)
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Noto una incongruenza nella Circolare Applicativa n. CI/2025/3 del 28/01/2025.
 
Prima di entrare nel merito occorre una precisazione.
 
La L. 16/2004, così come integralmente modificata dalla L.R. 5/2024, ha architettato una disciplina programmatoria completamente diversa da quella precedente, in cui il consumo minimo di suolo ha trovato una definitiva positivizzazione (fin’ora rimasta mera norma evangelica).
 
Tale nuovo paradigma programmatorio troverà efficacia successivamente, alla riforma del regolamento applicativo n. 5/2011.
 
A mente dell’art. 43-bis comma 1-quater:
 
Art. 43-bis - Regolamento di attuazione
1 quater. I comuni dotati di PUC approvato e vigente possono adeguare i propri strumenti urbanistici alla presente legge solo successivamente alla data di approvazione delle modifiche al Regolamento regionale 5/2011.
 
Si rileva che i benefit di cui all’art. 33-quater comma 1 lett. c, eseguibili con apposito Programma operativo di rigenerazione urbana (PO), possono trovare concreta attuazione solo successivamente all’ approvazione delle modifiche al Regolamento regionale 5/2011.
 
Ciò non viene riportato nella Circolare Applicativa n. CI/2025/3 del 28/01/2025, ove si lascia intendere che  “I Comuni ancora dotati di PRG possono approvare il PO di rigenerazione urbana, in attuazione dell’articolo 33 quater, fino all’approvazione del PUC - che dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2025.” senza richiamare l’immodificabilità della programmazione ad oggi vigente fino all’avvenuta modifica del regolamento 5/2011.
 
Pubblicato : 28/01/2025 6:56 pm
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