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Cambio d’uso senza opere - evoluzioni normative

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(@gaetano)
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TEMA DEL GIORNO: Cambio d’uso senza opere - evoluzioni normative
 
Il cambio di destinazione d'uso senza opere, tecnicamente definito come cambio di destinazione funzionale, è attratto nell'alveo dello ius utendi, più che dello ius edificandi.
 
Dalla prima legge urbanistica, la 1150/42 fino ad arrivare alla L. 662/96, il diverso utilizzo di un immobile (non accompagnato da opere) non era assoggettato ad alcuna disciplina, non ricorrendo un'autorizzazione comunale per tale fattispecie di "non intervento".
 
La legge 662/96, art. 2, comma 60, ha disposto la modifica dell'art. 25 L. 47/85, inserendo un ultimo comma, come di seguito:
 
 
La regione Campania, malgrado il novellato art. 25 L. 47/85 conferisse alle regioni di disciplinare il cambio d'uso meramente funzionale, fino al 2022 non ha disposto alcunchè.
 
Infatti la L. R. 19/2001, art. 2, comma 5 sanciva che "il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero.".
 
E veniamo finalmente alla L.R. 31 del 28/12/2021, ove con l'art. 27 comma 2, si interviene anche sul cambio d'uso meramente funzionale:
 
Art. 27 -  Disposizioni di semplificazioni in materia edilizia)
  1. Omissis;
  1. Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, determina mutamento rilevante della destinazione d'uso, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale, tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), se la stessa genera incremento del fabbisogno di standard urbanistici. La nuova destinazione d’uso è ammissibile esclusivamente se rientra tra quelle individuate dallo strumento di pianificazione urbanistica come compatibili per la parte del territorio comunale considerata.
 
Questo è quanto dice la legge ... la giurisprudenza dice altro, ma non voglio tediarvi oltremodo.
 
Peraltro, la regione campania ha ulteriormente precisato la casistica del cambio d'uso urbanisticamente rilevante.
 
Infatti, per aversi un cambio d'uso urbanisticamente rilevante occorre che si verifichi la contestualità di due condizioni:
 
  1. il passaggio tra le 5 macro-categorie declinate dall'art. 23-ter dPR 380/01
  1. incremento del carico urbanistico.
 
Pertanto, anche qualora si è di fronte ad un passaggio tra le 5 categorie dell'art. 23-ter, qualora si dimostri che l'intervento non ha comportato aggravio di standard, non si è di fronte ad un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
 
Una vicenda singolare me l'ha segnalata l'avv. Sergio Mascolo.
Trattasi di un caso che mi ha coinvolto personalmente quando ero Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Pimonte, un caso che è partito nel 2017 ed è culminato pochi giorni fa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3075 del 04/04/2024.
 
Invito l'avvocato Sergio Mascolo a commentare questa importantissima sentenza ... spero voglia accogliere l'appello (... al Consiglio di Stato)
 
Pubblicato : 12/04/2024 7:24 am
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