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Cambio d’uso e carico urbanistico
L’art. 23-ter del dPR 380/01, nel classificare le cinque macrocategorie di destinazione d’uso, ha introdotto il concetto di “urbanisticamente rilevante”.
La regione Campania, con L.R. n. 31 del 28/12/2021, all’art. 27 comma 2, ha legittimamente esercitato la propria quota di potere legislativo concesso (giusta clausola di cedevolezza contenuta nel citato art. 23-bis al comma 1, laddove quest’ultima sanciva: “Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali …”), stabilendo i presupposti del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 31/2021 si ha mutamento d’uso urbanisticamente rilevante quando si verificano in modalità concorsuale le seguenti due circostanze:
- Passaggio tra le 5 categorie del comma 1;
- Aggravio di standards conseguente la nuova destinazione.
Ne consegue che in Campania, laddove la nuova destinazione non comporta un aggravio del carico urbanistico, non si è in presenza di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.
CONSIDERAZIONI PERSONALI
Purtroppo i conti si devono fare con gli osti … e in molti uffici vi sono osti “ostici”.
In numerose sentenze leggiamo che, ad esempio, il cambio da residenziale a direzionale (uffici) comporta aggravio del carico urbanistico in conseguenza al maggior numero di persone che vi affluiscono e, di converso, al maggior volume di traffico.
Il mio parere è alcuni ricorsi non vengono adeguatamente documentati, per cui il G.A. in mancanza di idonea motivazione tecnica, può produrre “giurisprudenze creative”.
Al riguardo del carico urbanistico, ritengo che detto parametro vada valutato analiticamente, non potendosi desumersi da ragionamenti effettuati per via analogica, ricorrendo; inoltre va considerato il cd. "criterio differenziale" (TAR Catania n. 1475 del 09/07/2018) ovvero il pagamento della differenza economica tra le due tipologie di destinazione d'uso (pre e post intervento).
Ai fini della verifica e della quantificazione del carico urbanistico occorre riferirsi ai criteri dettati dal DM 1444/68, in quanto norma cogente in tale materia.
Solo a titolo di esempio, il DM 1444/68 all'art. 4 comma 2, II cpv, che si riporta:
Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
Da tale disposto normativo ne deriva che il legislatore nazionale ha previsto per le destinazioni residenziali un carico urbanistico in misura notevolmente più gravosa rispetto le destinazioni direzionali (quest'ultime, infatti, non sono state assoggettate al raddoppio delle quantità minime in zto B).
Una diversa interpretazione tradisce quanto è stato sancito dalla richiamata norma.
Infine, autorevoli fonti dottrinali sostengono che “il testo della legge costituisce un limite insuperabile rispetto ad opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla disposizione), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili.”.
Pubblicato : 08/02/2024 12:58 pm